Norme sull'afflusso dei veicoli nelle Isole Eolie, DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ART. 1
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune , di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:
- dal 1° maggio al 31 ottobre 2018: divieto per l'isola di Stromboli;
- dal 1° luglio al 31 ottobre 2018: divieto per le isole Alicudi e Panarea;
- dal 1° luglio al 30 settembre 2018: divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.
ART. 2
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Alicudi - Stromboli - Panarea:
1. ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico merci;
2. per le isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno 2009, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
3. agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità.
B) Lipari - Vulcano:
1. agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2009, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;
2. ai veicoli adibiti a trasporto di cose;
3. agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
4. ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
5. agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
6. alle autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri;
7. agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.
C) Filicudi:
1. ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
2. agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità.
ART. 3
Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
ART. 4
Al Comune di Lipari è consentito, per comprovate urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.
ART. 5
Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 327,00 a Euro 1311,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.
ART. 6
Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.